Le scuole, elementari , medie e superiori , diventano spesso seggi elettorali per le elezioni: del Parlamento nazionale ed europeo, o per le comunali, o ancora per le elezioni regionali o per i referendum.
Cosa succede in questi casi per l’attività didattica?
Nelle scuole, sede di seggio elettorale, le attività didattiche possono essere sospese a causa della chiusura totale o parziale dei locali, che sono utilizzati temporaneamente dall’amministrazione comunale che dovrà restituirli così come gli sono stati consegnati.
Inoltre i docenti e il personale Ata non devono prestare servizio.
La pulizia dei locali, infatti, è a carico del Comune, pertanto il personale ATA non può essere utilizzato a tali fini, a meno che non ci sia stato un preventivo accordo col Comune per tale utilizzo, ma solo su base volontaria, dietro corresponsione di compensi e con successivo riposo compensativo al pari di chi è impegnato direttamente al seggio. Un eventuale ordine di servizio in senso contrario va prontamente respinto.
Inoltre, in caso di chiusura totale della scuola tutti gli allievi restano a casa e le assenze del personale sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, manutenzione straordinaria, ecc., che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali. In caso di chiusura per causa di forza maggiore la chiusura è “utile” a qualunque titolo es. ai fini dell’anno di formazione e prova, di una proroga o conferma della supplenza, della maturazione delle ferie ecc.
In caso di chiusura parziale della scuola, può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale: nei plessi individuati sede di seggio elettorale (anche se è compresa la sede centrale): gli allievi non svolgono la lezione e il personale docente e ATA che svolge la prestazione lavorativa in quei plessi (il docente che ha lì le proprie classi e il personale ATA assegnato a quel plesso) è pienamente legittimato a non svolgere l’attività lavorativa e l’assenza non deve essere “giustificata”, recuperata o essere oggetto di decurtazione economica.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti straordinari , la materia è riassunta dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. Si tratta di permessi retribuiti per chi deve esercitare il voto in località diversa da quella della scuola con cambio di residenza in atto. Il permesso interamente retribuito è infatti previsto per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio esclusivamente nell’ipotesi in cui il dipendente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni e non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Vedi scheda tecnica della Uil Scuola per tutte le altre informazioni.