Scuola e Covid: quando il virus diventa infortunio sul lavoro

Cosa fare in caso di Covid 19 contratto a scuola? Come devono comportarsi i Dirigenti Scolastci? Quanto sono coperti gli insegnanti e gli studenti? In quale caso il Covid 19 diventa infortunio sul lavoro?

 

Per rispondere a queste e ad altre domande, in data 5 maggio, il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle Istituzioni scolastiche la nota in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortuni del personale scolastico positivo al Covid 19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o digitale integrata.

Tutto il personale scolastico, dai dirigenti ai docenti agli educatori fino a tutto il personale ATA, è considerato a elevato rischio di contagio, in quanto l’attività lavorativa presuppone il contatto con gli studenti e con altri soggetti.

L’infezione da Covid 19 è stata dunque equiparata ad un infortunio sul luogo di lavoro . Pertanto i Dirigenti scolastici sono di fatto obbligati alla denuncia. Nello specifico, l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia- comunicazione di infortunio , nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio rilasciata dal medico che ha prestato la massima assistenza al lavoratore e soltanto se il Dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.

La denuncia

La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione. Il giorno  da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se si tratta di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

La violazione dell’obbligo di presentare denuncia di infortunio in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria che può andare, nel caso di infortuni superiori ai tre giorni da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

La posizione dell’Inail

L’Inail è poi tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps. Compete poi all’Inail la valutazione definitiva dell’occasione di lavoro del contagio. Per questo motivo nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e le circostanze dell’evento così da valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa. Sarà utile anche allegare l’esito positivo del tampone e la data esatta dell’abbandono del posto di lavoro e la durata dell’assenza causata dal contagio.

Ci sono stati casi in cui il medico certificatore non ha trasmesso la certificazione all’Inail mentre il dipendente ha aperto l’infortunio tramite patronato. In base al criterio della “presunzione semplice” l’Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell’infortunio denunciato. Le prestazioni dell’ Inail possono essere riconosciute anche per il periodo di quarantena o di permanenza fiduciaria dell’infortunato.

Studenti e insegnanti

L’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista anche per gli studenti delle seguenti attività:  esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica nella scuola secondaria, attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria. E ancora,  viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. La copertura assicurativa copre esclusivamente queste attività. Escluso dalla tutela anche l’infortunio in itinere, occorso cioè nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

Nel caso di didattica a distanza, la copertura assicurativa comprende anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD; ed è uguale quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Per quanto riguarda gli insegnanti, essi sono sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi verso le sedi Uil Scuola e Ital Uil.

In allegato la SCHEDA COMPLETA realizzata dalla Uil Scuola con tutte le info e gli approfondimenti.