Tutto il personale della scuola dovrà avere Green Pass da vaccinazione.
A partire dunque da metà dicembre, non sarà più possibile entrare a scuola con il Green Pass scaturito da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante GREEN PASS attestante avvenuta vaccinazione. La verifica sarà effettuata dai Dirigenti Scolastici.
Nei casi in cui dalle verifiche effettuate non risulti la vaccinazione, il personale scolastico dovrà esibire entro 5 giorni o un documento che provi l’effettiva vaccinazione o il differimento o ancora l’esenzione. Oppure un certificato medico che provi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’avvenuta richiesta di vaccinazione.
Una volta effettuata la vaccinazione si avranno tre giorni di tempo per trasmettere la relativa documentazione.
In caso di inadempimento scatterà immediatamente la sospensione dell’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Ma durante la sospensione non si potrà percepire alcuno stipendio.
La sospensione viene interrotta nel momento in cui si comunica al datore di lavoro l’avvio della vaccinazione e poi il completamento della stessa, con la dose di richiamo. Dunque anche dopo la sospensione il personale può decidere di avviare il percorso vaccinale (a seconda il relativo piano di ciascuno) e quindi rientrare in servizio.
La violazione di tali disposizioni comporterà una sanzione amministrativa, ad opera del prefetto, che andrà da 400 a 1000 euro.
Per quanto riguarda la terza dose il DL 26 novembre 2021 ha introdotto l’obbligatorietà che scatta al compimento del quinto mese ma il personale ha tempo fino alla validità del Green Pass.
N.B. Per “terza dose” si intende la dose definita “di richiamo” nel DL, quindi terza o seconda dose a seconda del vaccino scelto per il ciclo vaccinale primario. Si rimanda alle varie note specifiche per “guariti” e personale con esenzione.
Per chi avesse invece ricevuto il certificato di esenzione la proroga sarà valida fino al 31 dicembre 2021. Ma che cos’è il certificato di esenzione ? Si tratta di una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars Cov 2 rilasciata nel caso in cui ci siano delle oggettive condizioni cliniche che non permettono la somministrazione del vaccino, anche in maniera temporanea.
La certificazione, con la dicitura “soggetto esente dalla vaccinazione anti Sars Cov 2” viene rilasciata a titolo gratuito dei medici vaccinatori o dai medici di medicina generale o dai Pediatri di libera scelta e dovrà contenere i dati dell’interessato, la firma del medico, la data di fine validità ma non la motivazione, per tutela della privacy.
Infine, con la circolare n° 53886 del 25 novembre 2021, il ministero della Salute raccomanda la dose di richiamo booster a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni di età.
E garantisce la priorità di accesso alla vaccinazione a tutti coloro che non hanno effettuato la prima dose né completato il ciclo.
Se ci saranno eventuali ulteriori approfondimenti, li pubblicheremo
Inoltre il Decreto Legge deve ancora seguire l’iter parlamentare in cui potranno, eventualmente, essere apportate delle modifiche.
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