Incidenti, spesso mortali, a troppi studenti impegnati nei percorsi Scuola -Lavoro: Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci, Giuliano De Seta erano impegnati in percorsi di formazione in aziende. E adesso non ci sono più, morti inaccettabili nel 2023.
Ma sono troppi tutti gli infortuni non mortali che richiedono un’azione immediata.
Uil e Uil Scuola hanno inviato un dettagliato documento, che riportiamo in allegato, con idee concrete e suggerimenti adeguati.
” Chiediamo soprattutto che sia sottoscritto un Protocollo specifico sui temi della salute e sicurezza sul lavoro tra Governo, Parti sociali e i soggetti a vario titolo interessati, che possa essere recepito dalla legislazione in materia di PCTO”.
E ancora:
” Proponiamo l’istituzione, a livello Regionale/Territoriale, di un Registro delle imprese selezionate secondo gli “standard” minimi obbligatori da condividere a livello nazionale. Tra questi, l’applicazione dei CCNL, stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, comprovato anche dall’assenza di sanzioni e dalla presenza, obbligatoria, del RLS aziendale o del RLST”.
Per la Uil è fondamentale che tutti gli studenti devono ricevere un’adeguata formazione, erogata in presenza, sul tema salute e sicurezza, sia di carattere generale sia sui rischi specifici. È opportuno che i tutor, interni ed esterni, siano anch’essi formati sulla sicurezza e sulle finalità del PCTO.
Ed è infine necessario prevedere un’azione di coordinamento tra i tutor, interno ed esterno, finalizzata a garantire maggiori livelli di sicurezza per le studentesse e gli studenti impegnati nei PCTO.
Deve essere previsto un adeguato fondo per l’istituto scolastico, per la formazione del tutor e per l’eventuale uscita presso le aziende ospitanti.
All’interno dei programmi complessivi di studi, a tutti i livelli, devono essere inseriti in maniera adeguata programmi formativi su salute e sicurezza sul lavoro.
Occorre ripristinare i Comitati di monitoraggio Alternanza Scuola-Lavoro, istituiti presso le Camere di Commercio, a partecipazione trilaterale, con le parti sociali, le istituzioni locali e gli UAT (ex Provveditorati provinciali).
E si deve aprire un tavolo sulla qualità dell’esperienza: “E’ inutile svolgerla -spiegano alla Uil – se non la si lega al percorso di crescita delle competenze. Far le fotocopie non fa crescere competenze”.
Dopo l’incontro di qualche giorno fa il Ministero e l’Inail si sono innanzitutto impegnati a modificare la norma per la tutela assicurativa e risarcitoria per gli studenti infortunati sui luoghi di lavoro durante i percorsi in azienda.
Ma la questione è lunga.
Il 22 gennaio è stato appunto l’anniversario della morte del giovane Lorenzo Parelli, avvenuta l’ultimo giorno del tirocinio in fabbrica svolto durante durante il quarto anno del corso di meccanica industriale, nel percorso duale del Centro di Formazione Professionale del Bearzi di Udine.
Ma da mesi gli studenti di tutta Italia protestano contro le norme che prevedono periodi di stage gratuito presso le aziende e, in particolare, chiedono l’abolizione dei PCTO (Percorsi per la Competenze Trasversali e per l’Orientamento).
Ma che cosa è l’alternanza Scuola -Lavoro
Una volta terminato il 1° ciclo di istruzione (con il diploma di terza media o, più precisamente, scuola secondaria di primo grado), infatti, si può assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (leFP).
La legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 622, ha stabilito che “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età“.
Una volta terminata la terza media, quindi, il percorso formativo si biforca e gli studenti devono scegliere se intraprendere la strada che porta al diploma di scuola superiore o quella, di durata triennale e quadriennale, finalizzata al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali.
Dal 2015, inoltre, è in vigore il Sistema Duale cosiddetto che, secondo il sito ufficiale del Ministero del Lavoro, costituisce una modalità di apprendimento basata sull’alternarsi di momenti formativi “in aula” (presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in “contesti lavorativi” (presso una impresa/organizzazione), realizzata attraverso tre strumenti:
- l’alternanza rafforzata, ovvero una metodologia didattica – prevista nell’ambito del secondo ciclo di istruzione, resa obbligatoria in ogni istituzione formativa e tipologia di percorso – con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
- l’impresa formativa simulata, ovvero delle modalità di realizzazione dell’alternanza, attuata mediante la realizzazione di un’azienda virtuale che fa riferimento ad un’azienda reale (cd. azienda tutor o madrina). Anche questa modalità formativa prevede periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
- l’apprendistato di primo livello (o cd. apprendistato formativo/duale ex art. 43 D. Lgs. 81/2015) che (sempre secondo il sito ufficiale del Ministero) costituisce la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente – da un lato – il conseguimento di un titolo di studio e – dall’altro – di maturare un’esperienza professionale diretta.
La cosiddetta Alternanza Scuola Lavoro, che dal 2019 è stata ridenominata “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” (PCTO), infine, è una modalità di apprendimento introdotta in via sperimentale e facoltativa nel 2003 e resa obbligatoria nel 2015 per gli studenti dell’ultimo triennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di tutti gli indirizzi e prevede che un certo numero di ore (dopo l’ultima riforma, minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali; tale minimo può essere incrementato dai singoli istituti scolastici) siano dedicate all’apprendimento di competenze trasversali attraverso percorsi curriculari integrati da svolgersi in contesti organizzativi e professionali (presso Enti, Associazioni ed Imprese), in aula, in laboratorio o in forme simulate. Lo svolgimento dei PCTO è necessario per essere ammessi agli esami di maturità.
La riforma della scuola del 2015(la cosiddetta Buona Scuola ), che ha reso obbligatori e curriculari gli attuali PCTO nelle Scuole Superiori di Secondo Grado, si dichiarava ispirata ad un solido e radicato ancoraggio ai principi fatti propri dall’Unione Europea e dell’alternanza tra scuola e lavoro si discute in Italia da oltre 20 anni, con posizioni che vanno dall’ultra entusiasmo e all’iper criticismo.
L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) compila, sin dalla introduzione dell’alternanza scuola lavoro/PCTO, un catalogo di buone prassi che, nell’edizione aggiornata è giunto a comprendere 93 esperienze di alternanza e orientamento realizzate da scuole italiane.