Il decreto legge 221/2021, che proroga lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, estende alcune misure speciali legate al Covid -19 tuttora in vigore in ambito del lavoro. Vediamo cosa cambia per la scuola.
Per il tracciamento e per l’individuazione dei positivi nella scuola è previsto il supporto alle Regioni e alle Province autonome da parte del Ministero della difesa per i test. L’esercito, dunque, effettuerà i tamponi.
Per i docenti saranno obbligatorie le mascherine di tipo FFP2 e FFP3, che saranno fornite alle scuole dal Commissario per l’emergenza. L’obbligo di mascherina vale anche per tutti gli studenti, fatta eccezione per coloro che frequentano la scuola dell’infanzia o che hanno patologie o disabilità che rendano incompatibili l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
Le Regioni e le Province autonome, se in zona rossa, possono optare per l’utilizzo della didattica a distanza.
Le riunioni collegiali tornano a distanza e, inoltre, sono previsti congedi per i genitori in quarantena e tele-lavoro per i fragili.
I genitori dei figli under 14 con loro conviventi, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid 19 potranno usufruire di congedi retribuiti, di astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 fino ai 16 anni o di congedi a fronte di figli con handicap grave, indipendentemente dall’età.
Il Green Pass, a decorrere dal 1 febbraio 2022, in seguito al completamento del ciclo vaccinale ( sia primario, 1 e 2 dose, sia del richiamo booster) avrà la durata di 6 mesi.
Per i docenti e il personale ATA, l’assenza in caso di somministrazione da vaccino sarà interamente giustificata e non prevede alcuna decurtazione dallo stipendio.
Per i Concorsi, e fino alla data del 31 marzo, le Amministrazioni possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate tenuto conto del numero dei partecipanti.