Nomine Personale Docente: L’incontro al Ministero dopo le richieste della Uil

Si è svolto ieri l’incontro al Ministero con le Organizzazioni Sindacali della Scuola sulle problematiche relative all’assegnazione degli incarichi del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023.

La riunione si è svolta in seguito alla richiesta avanzata da Uil Scuola riguardo l’attivazione di un tavolo permanente sulla procedura informatica delle nomine del personale docente.

Supplenze sui posti di sostegno e gestione “Riserve”

La Uil  ha chiesto una revisione delle nomine dovuta al cattivo funzionamento del sistema informatizzato relativo alle riserve di legge.

Come noto, l’assegnazione delle supplenze sui posti di sostegno è avvenuta individuando prioritariamente i docenti di titolari delle cosiddette “riserve” (es. invalidità – legge 68/99) ma sprovvisti di specializzazione, a discapito di docenti inseriti a pieno titolo nella I fascia delle graduatorie in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

L’Amministrazione, nel ribadire l’impossibilità del rifacimento totale delle operazioni di nomina, ha assunto l’impegno di applicare per il prossimo anno scolastico le riserve di legge distinguendole per graduatorie:   GaE, GPS – e per fasce per quanto riguarda le GPS, come in più occasioni sostenuto proprio dalla Uil.

In ogni caso Uil Scuola ha chiesto ulteriori modifiche per quanto riguarda il frazionamento di una cattedra,  per permettere il completamento orario ad un docente che ha accettato uno spezzone orario.

Sanzioni

Per quanto concerne le sanzioni previste dalla Ordinanza Ministeriale relative agli incarichi di supplenza,  Uil Scuola RUA ha fatto presente come in alcune province diversi docenti non siano stati convocati dalle graduatorie di istituto per supplenze al 30/6 o al 31/8 perché o non hanno presentato la domanda per gli incarichi da GPS o perché pur presentando domanda non hanno espresso alcune sedi. In poche parole, queste “mancanze” sono state interpretate dalle scuole come “rinunce”.

“Abbiamo chiesto quindi che sia chiarito in modo univoco, attraverso una circolare, che chi non ha presentato domanda o l’ha presentata esprimendo nella stessa solo alcune sedi, mantiene comunque la possibilità di ottenere supplenze da graduatoria di istituto anche su posti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e per spezzoni inferiori alle 7 ore che assegnano direttamente le scuole)”.

L’Amministrazione si è resa disponibile per un chiarimento in tal senso, confermando quindi  che la sanzione si applica solo nel caso in cui il docente abbia avuto assegnata una scuola e successivamente non abbia assunto servizio.

Le supplenze fino al 30/6 con clausola risolutiva si possono lasciare per altre supplenze al 30/6 o 31/8

Risulta alla Uil Scuola RUA che al docente che abbia accettato una supplenza con clausola risolutiva in attesa di un eventuale docente nominato dalla graduatoria del concorso straordinario bis, sia negata la possibilità di lasciare questa supplenza per una eventuale altra nomina al 31/8 o al 30/6 senza clausola.

” Abbiamo sostenuto come tale supplenza debba considerarsi giuridicamente come “breve” proprio perché c’è la possibilità che su quel posto sia nominato un altro docente. L’amministrazione ha confermato quanto da noi sostenuto e si è assunta l’impegno di emanare una circolare di chiarimento”.

Ore di programmazione Educazione motoria scuola primaria e impossibilità di completamento con la scuola secondaria

Il confronto è poi continuato sulle problematiche relative agli incarichi di educazione motoria nella scuola primaria. Su nostra puntuale richiesta l’Amministrazione ha ribadito quanto riportato nella nota n.2116 del 9 settembre 2022, ovvero che le ore di programmazione per i docenti nominati su spezzone orario sono aggiuntive rispetto alle ore della supplenza assegnata (es. se il docente è stato nominato per 6 ore ha diritto ad un’ora in più di programmazione; se ha due spezzoni di 6 ore (tot. 12) ha diritto a due ore aggiuntive). Abbiamo chiesto l’emanazione di un ulteriore circolare a conferma di ciò.

Nessun impegno, invece, è stato al momento preso per la valutazione del servizio come specifico per le classi di concorso A048 e A049. Per cui è confermato che tale servizio può essere valutato solo la metà nelle graduatorie della A048 e A049.

L’Amministrazione ha inoltre ribadito che i docenti di educazione motoria sono giuridicamente ed economicamente docenti della scuola primaria, per cui non possono completare il loro orario di servizio con la scuola secondaria (A048 o A049). La Uil Scuola ha evidenziato sul punto come il docente di educazione motoria che accetta uno spezzone non possa completare lo stesso né alla primaria (non ha il titolo) né alla secondaria (l’Ordinanza Ministeriale appunto non lo permette). A nostro avviso il punto resta controverso perché di fatto l’utilizzo di docenti di scuola secondaria alla scuola primaria comporta una violazione del contratto e il fatto di non permettere un completamento orario sarà oggetto di un possibile contenzioso per il riconoscimento delle ore aggiuntive d’insegnamento rispetto al raggiungimento delle 18 ore.