Immissioni in ruolo: sì all’assunzione di più di 110mila docenti

E’ stata approvata dal  Consiglio dei Ministri la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, per l’assunzione,  a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2021/2022 di 112.473 unità di personale docente. Gli USR pubblicheranno le sedi disponibili in modo tale da procedere con le  attribuzioni della provincia, e quindi con la scelta delle scuole per gli aspiranti.

Come previsto dal Dercreto Sostegni, ci sarà una fase straordinaria di immissioni in ruolo Gps da prima fascia. Anche se c’è da dire che i posti autorizzati dal Mef non corrispondono a quelli che saranno realmente stabilizzati

In ogni caso il Decreto Sostegni bis ha stabilito importanti novità che riguardano proprio le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022. Esse prevedono:

  •  Lo svolgimento anticipato di “parte” del concorso ordinario della scuola secondaria di secondo grado, di cui al DD n. 499/2020, relativamente alle discipline scientifiche ( STEM).
  • Un’eventuale procedura di immissione in ruolo dalle GPS di prima fascia, compresi i relativi elenchi aggiuntivi.
  • L’incremento  delle aliquote dei concorsi straordinari 2018 scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria, dai quali si assume fino al 100%.
  • L’eliminazione della  “call veloce” sui posti residui.

Immissioni in ruolo scuola dell’Infanzia/primaria 2021/22

Le graduatorie di merito concorsuali, relative alla scuola dell’infanzia e primaria, sono quelle costituite in seguito al concorso ordinario 2016 e al concorso straordinario 2018.

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM (l’altro 50% è destinato alle GaE), si attingerà dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50% (come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018) al netto dei posti destinati alle GM 2016.
  3. Delle GM 2018 si utilizzano anche l’eventuale fascia aggiuntiva, se presente.

Quando sarà espletato il concorso ordinario 2020 e saranno disponibili le relative GM, alle stesse sarà attribuito, il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, al netto sempre dei posti da attribuire al concorso 2016, e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure del 2016 e del 2018.

Immissione in ruolo scuola secondaria 2021/22

Le graduatorie di merito concorsuali, relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelle costituite in seguito al concorso ordinario 2016, al concorso straordinario 2018, al concorso straordinario 2020. A queste si aggiungeranno quelle relative al concorso ordinario STEM 2021, purché pubblicate entro la data ultima del 30 ottobre 2021.

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM (l’altro 50%, come suddetto, è destinato alle GaE), si attingerà dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché l’80%, come previsto dal D.lgs. 59/2017 (sempre al netto dei posti destinati al concorso 2016); in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuino posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018, come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 e il concorso ordinario  che ha anticipato (a sensi del decreto sostegni-bis) e dato il via al concorso ordinario STEM (per le discipline scientifiche scuola secondaria I e II grado), i cui vincitori saranno assunti dall’a.s. 2021/22, purché le relative GM siano pubblicate entro il 30 ottobre 2021. Tale suddivisione al 50% tra concorso straordinario e ordinario è prevista fino a concorrenza dei 32.000 posti previsti per la predetta procedura straordinaria 2020, ossia sino a quando saranno attribuiti alla medesima tutti e 32mila posti

In definitiva, le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 per la scuola secondaria avverranno: prima dalle GM 2016; qualora residuino posti dalle GM 2018; infine, i posti residuati dalle predette procedure (GM 2016 e 2018) sono suddivisi al 50% tra concorso straordinario 2020 e concorso STEM. Considerato che le GM di quest’ultimo concorso saranno utilizzabili se pubblicate sino al 31 ottobre 2021 e considerato che dalle altre GM si attingerà prima, ci dovrebbe essere un apposito accantonamento.

 Fase straordinaria da GPS

Come previsto dal decreto sostegni-bis, al termine delle operazioni ordinarie di immissione in ruolo da GaE e GM, qualora residuino posti vacanti e disponibili, al netto dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria) e al DD 499/2020 (scuola secondaria), si procederà ad attivare la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi.

La procedura:

  1. assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno + eventuali elenchi aggiuntivi. I requisiti sono quelli previsti da un emendamento approvato nel Decreto Sostegni bis: niente servizio per i docenti di sostegno, tre anni su posto comune nella scuola statale per il posto comune.
  2. assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
  3. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  4. prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  5. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
  6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.