Si è tenuto ieri l’incontro tra Organizzazioni Sindacali e Ministero per discutere sulle Immissioni in ruolo per le Gps di prima fascia.
I docenti, che hanno superato la prova del concorso straordinario 2020, possono inserirsi nelle fasce aggiuntive delle GPS di I fascia in quanto sono da ritenersi abilitati.
All’incontro erano presenti Serra e Alonzo per l’Amministrazione e Paolo Pizzo per Uil Scuola.
Il Ministero ha chiarito che tutti i docenti che superano il concorso straordinario 2020, con il punteggio minimo richiesto (56/80), sono da ritenersi abilitati, purché nell’anno scolastico 2020/21 abbiano avuto un contratto a tempo determinato almeno fino al 30 giugno o siano già assunti a tempo indeterminato.
Un chiarimento doveroso secondo la Uil, che non si è mai data per vinta proprio per riuscire ad allargare il più possibile la platea dei docenti per le immissioni in ruolo.
Contingenti docenti
Su una disponibilità totale di 112.883 (detratto l’esubero) di cattedre vacanti, in organico di diritto, per l’a.s. 2021/22, il contingente autorizzato dal MEF è di 112.473 posti.
Il contingente, anche diviso per ordine di scuola e provincia, è ancora in via di approvazione e la pubblicazione dovrebbe avvenire entro questa settimana.
Sul Decreto l’Amministrazione ha poi illustrato alle organizzazioni sindacali la bozza di quella che dovrebbe essere (la legge non è stata ancora licenziata dal Parlamento e deve essere pubblicata in G.U.) l’attuazione della procedura contenuta nel decreto sostegni bis, per i docenti inseriti nella I fascia delle GPS, che prevede, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo.
A tale procedura potranno accedere i docenti inseriti nella I fascia delle GPS (compresi gli elenchi aggiuntivi nei quali la UIL Scuola ritiene siano da inserire, coloro che hanno superato le prove di un concorso, STEM o straordinario 2020) che siano quindi specializzati sui posti di sostegno o abilitati per i posti comuni/classi di concorso.
Per i docenti sui posti comuni/classi di concorso è necessario che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
L’indicazione circa il termine di presentazione dell’istanza sarà data successivamente con apposito avviso del ministero.
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e contemporaneamente preclude il conferimento di un incarico di supplenze, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle supplenze.
Una volta individuati, per tali docenti è previsto:
la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi.
I docenti, una volta valutati positivamente, sostengono una prova disciplinare di carattere concorsuale che è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità (che non dà punteggio) valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
La prova disciplinare, che dovrà svolgersi entro il mese di luglio 2022, consiste, per i docenti di posto comune, in un colloquio di idoneità sui nuclei fondanti delle discipline di insegnamento e, per i posti di sostegno, sulle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata.
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente, precedentemente titolare di contratto a tempo determinato, è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 2021.
Eventuale giudizio negativo dell’anno di prova e formazione o della prova disciplinare
Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell’anno di formazione e prova, il comitato di valutazione esprima un giudizio negativo il docente, per un solo successivo anno, sarà chiamato a ripetere il periodo di prova e conseguentemente non accede alla prova disciplinare.
Se, invece, il giudizio negativo è relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo: il docente non avendo superato una prova concorsuale non potrà trasformare il proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Cosa pensa la Uil
“Il sistema dei concorsi ha fallito gli obiettivi di un reclutamento organico e funzionale. Lo dicono i fatti. Ci sono concorsi banditi e mai partiti, ricorsi per prove suppletive, graduatorie bloccate dal Tar, posti sospesi“.
“Come Uil Scuola non abbiamo compreso poi la scelta di fare un concorso veloce (STEM) che assuma i docenti già dal 1/9/2021 soltanto per alcune classi di concorso, comunque con prova sia scritta che orale e che in poco tempo dovrà rimettere in moto una macchina burocratica, tra USR e commissioni, che già da tempo ha dimostrato tutte le criticità, soprattutto in un momento in cui si deve fare di tutto per snellire procedure e far ripartire la scuola il 1° settembre“.
Inoltre – continua la Uil – le misure previste nel decreto sostegni bis non risolvono il problema precariato come da noi più volte auspicato.
“Infine c’è la questione strettamente relativa alla procedura prevista per le GPS: Il contratto avviene a tempo determinato e la valutazione è demandata ad una commissione esterna. Sono due gli elementi critici: il primo non è in linea con le direttive della Commissione europea sui contratti reiterati a tempo determinato e il secondo è un elemento inutilmente vessatorio verso una categoria di lavoratori della scuola per cui una commissione esterna dovrebbe valutare un percorso annuale di formazione del docente senza aver mai visto il docente ed eventualmente cassare la delibera della commissione di valutazione interna alla scuola”.
Sempre con riferimento alle immissioni in ruolo, e in particolare delle eventuali nomine dalle GPS, Uil Scuola ritiene che siano piene di errori per erronee dichiarazioni, per almeno un buon 50 per cento.