Ultimi due giorni per presentare la domanda di inserimento o aggiornamento nella graduatoria 24 mesi ATA , c’è tempo fino al 14 maggio 2021.
Uil Scuola ha pubblicato una pagina in cui è possibile calcolare il proprio punteggio in riferimento al profilo in cui si concorre.
Per 24 mesi si intendono almeno 23 mesi e 16 giorni anche non continuative
Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.
La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 – art. 6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. Quello prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/2003.
Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
– come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio.