L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo firmato da Flc-Cgil, Cisl Scuola e Anief riguarda le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza. È valido fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus Covid-19, tuttavia la Uil Scuola esprime forti perplessità rispetto a molti punti del contratto stesso.
Le soluzioni prospettate -spiegano dalla Uil – creano enormi complicazioni sulla progettazione didattica sia per quanto riguarda la Dad, sia per gli orari di lavoro, sia per l’assistenza dei ragazzi con disabilità. Per non parlare della formazione, della privacy fino alla quarantena dei docenti.
Di seguito vi segnaliamo tutte le criticità, punto per punto, spiegate in dettaglio dal sindacato
DAD O DID
Per quanto riguarda la Dad, la legge n. 41/2020 ha definito l’obbligo di garantire la didattica a distanza ( Dad) che è diversa dalla Did ( Didattica Digitale Integrata).
Mentre la prima è stata ideata dagli insegnanti in piena emergenza, a scuole chiuse, la Did invece è stata introdotta da linee guida ministeriali. Pertanto, in questo momento di nuova emergenza pandemica è, secondo noi, inapplicabile”.
Quindi non si dovrebbe parlare di Did ma di Dad nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza.
IMPEGNO DEI DOCENTI ORARI DI LAVORO RECUPERI E PAUSE
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) stravolge quelli che sono i principi elementari della tutela dei lavoratori, senza nessuna garanzia dei diritti lavorativi che meritano invece risposte e tutele. Ci sono molte domande spiegano al sindacato che attualmente restano senza risposta.
I problemi che attengono alle responsabilità dei docenti e dei dirigenti costituiscono una materia che va trattata con molta attenzione. Secondo noi troppe domande rimangono senza risposta. Ad esempio, l’abitazione è un luogo di lavoro? È ambiente educativo? Un’ora di lezione in presenza equivale ad un’ora on line? E ancora, la sicurezza come viene configurata? E la privacy? Come si garantisce la vigilanza? E gli infortuni sul lavoro? Come si garantisce la proprietà intellettuale? Le piattaforme private sono sicure?
LA STRUMENTAZIONE
La Carta del Docente, che è stata istituita dal Ministero dell’Istruzione in base alla legge 107del 13 luglio 2016, è uno strumento per spese di formazione e aggiornamento professionale degli insegnanti di ruolo.
“Tuttavia – denuncia la Uil – ora diventa altro. Si trasforma, di fatto, senza una norma di legge che ne cambi la destinazione, a strumento necessario per poter svolgere la lezione. Mentre il docente a tempo determinato, che non può accedere alla carta docente, potrà avere la strumentazione necessaria in comodato d’uso solo se dimostra di averne necessità”.
Rimangono poi dei nodi importanti da sciogliere in riferimento non solo alla strumentazione informatica di cui docente e studenti devono essere in possesso, ma anche in relazione ai costi di connessione, sempre a carico del docente (e naturalmente delle famiglie) e ai problemi ad essi legati, come la privacy e la violazione del sistema informatico.
DOCENTI IN QUARANTENA
La nota n. 202 del CCNI specifica che il docente risultato positivo al Covid 19, se in malattia certificata, risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. “Il che significa – specifica la Uil – , secondo la nota, che non basta essere risultati positivi al Covid 19, ma bisogna anche produrre un ulteriore certificato medico che ponga il docente in malattia. Questo significa che vengono di fatto stravolti i diritti fondamentali del lavoratore senza considerare che l’art. 87 c. 1 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 equipara il periodo di quarantena (anche nei casi di non positività al Covid) al ricovero ospedaliero”.
A parere della UIL Scuola andrebbero valutate le singole situazioni, anche al fine di accertare il grado psico fisico idoneo alla prestazione sia pure a distanza.
LA FORMAZIONE
“Secondo il CCNL scuola – sottolinea la Uil – il lavoratore è obbligato alla formazione nell’ambito dell’orario di servizio. Viceversa non può essere obbligato. Mentre le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione del personale docente sulla didattica digitale integrata in conformità di quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto”.
RISERVATEZZA, PRIVACY E SICUREZZA
Per la Uil : “ Il CCNI, in modo molto sibillino, richiama l’art.4 della L.300/1970 in materia di controllo a distanza la normativa in materia di sicurezza e salute previste dal decreto legislativo n. 81/2008”.
ALUNNI IN PRESENZA
La nota del ministero n.1990 del 5 novembre dispone che: i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità. Un’attenzione particolare poi dovrà essere posta agli alunni figli del personale sanitario (medici, infermieri ed Oss, impegnato direttamente nel contenimento della pandemia, così che anche per loro possano essere attivate tutte le misure finalizzate alla scuola in presenza.
“Le soluzioni prospettate però – conclude la Uil – creano enormi complicazioni sulla progettazione didattica: sia per i figli del personale sanitario, sia per la disabilità, così come per per i gruppi in presenza e per quelli da remoto. In questo modo, da una parte c’è uno svilimento della scuola non più luogo di inclusione, ma di parcheggio, in sostituzione di sevizi assistenziali che pure dovrebbero fare la propria parte. La scuola in questo periodo di emergenza non può trasformarsi in un ambiente di servizio socioassistenziale che è lontano dalla sua vera funzione che è quella di istruire ed educare”.
Alleghiamo la scheda tecnica completa