La Federazione UIL Scuola Rua ha inviato al Ministero una richiesta di apertura di tavoli specifici non più procrastinabili per affrontare, nell’immediato, le criticità legate alle seguenti tematiche del personale ATA:
- aggiornamento dell’ordinanza ministeriale n° 21 del 23 febbraio 2009 relativa all’indizione e svolgimento dei concorsi ATA 24 mesi. L’ordinanza in parola non è più corrispondente alle esigenze attuali mostrando altresì anche diversi limiti afferenti la valutazione dei titoli;
- aggiornamento del regolamento delle supplenze (DM 430/2000). L’aggiornamento si rende doveroso dopo il considerevole lasso di tempo trascorso dalla vigenza dello stesso e le mutazioni normative sopraggiunte;
- informativa completa concernente lo stato dei concorsi (DSGA e Ex LSU) nonché delle risorse disponibili per la formazione del personale ATA;
- posizioni economiche con dettagliata informativa attinenti le risorse disponibili, le posizioni attualmente non attribuite e l’elenco delle graduatorie esaurite.
Le criticità evidenziate dal nostro sindacato che vanno risolte nell’immediato:
Bando 24 mesi e Istanze on line
Bisogna chiarire che, indipendentemente dalla data di inoltro della domanda, il servizio dovrà essere valutato fino alla data di scadenza prevista per l’invio delle domande chiaramente se inclusa nel contratto di supplenza. Tale chiarimento si rende necessario a seguito di interpretazioni diversificate sui territori.
Bandi regionali
I bandi regionali dichiarano che possono essere valutate solo le qualifiche regionali rilasciate ai sensi dell’art 14 legge 845/78. La normativa specifica, come ovvio che sia, dopo ben 44 anni, è stata innovata.
UIL chiede di integrare per gli ATA 24 mesi la piena valutabilità delle qualifiche rilasciate ai sensi della normativa vigente (qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art.8 D.Lgs.13/2013).
E’ necessario chiarire che siano valutate anche le qualifiche rilasciate della Regione Campania ed emesse in base all’art. 6 D.Lgs.13/2013 ricordando che la stessa Regione ha pubblicato una nota chiarificatrice circa la validità delle stesse su tutto il territorio nazionale (Nota prot. N. 510839 del 5 ottobre 2021).
Valutazione del servizio
Relativamente ai servizi riconosciuti giuridicamente a seguito di ricorsi, conciliazione e/o sentenza, la UIL pone in evidenza ed in maniera documentata la problematica sorta in alcuni ambiti territoriale in merito alla mancata valutabilità, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti ATA.
Dichiarazione servizi
Chi produce domanda di aggiornamento possono importare i servizi in quanto pre-caricati dal sistema. La fase maggiormente delicata e faticosa è rappresentata, senza dubbio alcuno, dai nuovi inserimenti per i quali il servizio non risulta essere pre- caricato. Evidenziato, quindi, l’anomalia presente nel sistema, la UIL Scuola Rua chiede di adeguarlo per evitare, in fase di inoltro domanda, inutili complicazioni, a carico degli aspiranti.
Problematiche di carattere generale
Perdita titolarità art. 59 CCNL 2006/2009 (possibilità per il personale ATA di ruolo di ottenere supplenze per altro profilo o per docenza)
La Uil è a conoscenza dell’errata interpretazione di diversi ambiti territoriali secondo i quali in coincidenza della quarta accettazione di un incarico di cui all’art 59 del CCNL, la domanda di mobilità va ripetuta annualmente Si tratterebbe, secondo questa interpretazione, di una perdita di titolarità “permanente”.
Tale circostanza non può ledere i diritti del personale, sia in riferimento all’illegittima perdita di titolarità, sia in riferimento ad un trattamento differente tra ambiti territoriali.
Per cui è necessario un chiarimento che specifichi che il personale, una volta riottenuta la titolarità, non è più obbligato a presentare domanda di mobilità l’anno scolastico successivo.
Supplenze annuali e apposizione dei termini contrattuali di scadenza
Si tratta di un’anomalia che riguarda la copertura dei posti vacanti e disponibili lasciati liberi dal personale a tempo indeterminato per effetto di nuova e diversa immissione in ruolo.
A tal proposito la UIL chiede l’intervento dell’amministrazione al fine di uniformare la scadenza contrattuale al 31 agosto.
Questione organici
Rivendicare la valorizzazione economica del personale ATA e un organico adeguato alle reali necessità delle istituzioni scolastiche, continua a essere per noi una priorità.
La nostra organizzazione sindacale continuerà a denunciare l’esiguità delle risorse e la mancanza di interventi strutturali per tale personale