C’è ancora troppa confusione nelle scuole per quanto riguarda le attività formative dei docenti neo assunti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2021/2022. Il Ministero ha presentato la bozza ma Uil Scuola denuncia:
Uil Scuola chiede chiarimenti sulla nota per capire quali sono i docenti che non devono svolgere l’anno di formazione e prova ovvero tutti quei docenti già in ruolo che abbiano avuto una nuova immissione nello stesso grado, anche se in diversa classe di concorso o tipologia di posto. Tra questi docenti devono essere ricompresi anche i docenti già in ruolo che hanno avuto una nuova assunzione dalle GPS di I fascia su altra classe di concorso, ma sempre riferita allo stesso grado di istruzione.
Ciò secondo il principio generale per cui l’anno di prova e formazione debba svolgersi una sola volta nella vita lavorativa del docente, se riferito al medesimo grado di istruzione. Così come dovrà essere chiaro che l’anno di prova e formazione non deve essere svolto dai docenti che hanno ottenuto un passaggio di cattedra.
Inoltre la nota non indica l’eventuale riproporzionamento del conteggio dei 180/120 giorni per i docenti in regime di part time verticale. Ma per Uil Scuola:
“La valutazione dovrebbe essere qualitativa e non quantitativa e inoltre mancano le indicazioni anche nel caso in cui non si raggiungono i requisiti richiesti (180/120 gg. e/o le 50 ore di formazione) e questo riguarda anche i docenti assunti dalla I fascia GPS con contratto al 31/8”.
E per quanto riguarda le 25 ore di formazione obbligatoria sul sostegno?
Chiara la posizione di Uil Scuola:
“Siamo contrari all’obbligo della formazione al di fuori dell’orario di servizio, ovvero delle 40 ore relative all’insegnamento. Non è possibile, alla luce del Pnrr che promette investimenti, che ci siano tagli di organici sul sostegno”.
Sono state confermate per l’anno di prova e formazione le caratteristiche del modello formativo degli anni passati e, in particolare, secondo quanto stabilito dal DM 850/2015 e dalla normativa vigente.
Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova;
- personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
- personale neoassunto da I fascia GPS (art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021).
I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 – percorso annuale FIT.
Ma quali sono i requisiti che il docente dovrà possedere al termine dell’anno scolastico?
In primis le 180 di servizio di cui 120 di attività didattica. E nei 180 giorni rientrano anche le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, il giorno libero, le vacanze di Natale e Pasqua, elezioni, profilassi o altre ragioni di pubblico interesse, così come i giorni previsti per lo svolgimento degli esami di Stato. Rientrano nei 180 giorni anche l’astensione per maternità o la frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento.
Mentre non rientrano nel calcolo dei 180 giorni: le ferie, i permessi retribuiti e non , le assenze per malattia o infortunio sul lavoro e qualunque tipologia di congedi o aspettative, escluso quelle parlamentari. Così come non rientrano i periodi di chiusura della scuola al termine delle attività didattiche, ad eccezione dei periodi di esame.
Nei 120 giorni di attività didattiche sono invece compresi: i giorni di insegnamento, i giorni non di insegnamento impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica. Vengono conteggiati nei 120 giorni gli incontri collegiali come collegi, consigli, o qualunque altro incontro avviene tra il 1 settembre e l’inizio delle lezioni.
Confermate poi, come per lo scorso anno, le 50 ore di formazione in presenza e online obbligatorie per i neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto un passaggio di ruolo. Ricordiamo come abbiamo già scritto sul nostro sito che si tratta di: 6 ore per gli incontri propedeutici e di restituzione finale, 12 ore di laboratori, altre 12 pe Peer to peer e 20 ore di formazione on line.