Al via le domande per insegnare nelle scuole italiane con l’abilitazione straniera

Il Ministero fornisce informazioni ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero, sia in paesi Ue sia non Ue, e che vogliono esercitare in Italia, ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.

A poter chiedere il riconoscimento sono: i docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Tali riconoscimenti potranno essere chiesti automaticamente se c’è corrispondenza, per il docente, tra l’ordinamento scolastico italiano e la professione corrispondente all’estero. Se invece esistono delle differenze tra a formazione professionale richiesta in Italia e quella estera saranno aggiunte misure compensative di prova attitudinale o di tirocinio, presso istituzioni scolastiche italiane.

I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità. Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

Come presentare la domanda

La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale sarà unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente. L’interessato dovrà registrarsi preliminarmente, accedendo all’applicazione predisposta sul sito del MIUR attraverso la pagina dedicata all’iniziativa. Tutti i dettagli operativi sono presenti nell’apposita guida che può essere consultata e scaricata sul sito del MIUR alla pagina dell’iniziativa. http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimentoprofessione-docente)

Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale.
Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018 e che risulta agli atti dell’ufficio, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità.

Non è consentito un ulteriore invio on-line tramite l’applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.