Malattia, congedo parentale e vacanze di Natale: come si conciliano? E ancora, il periodo di vacanze come viene conteggiato? Il supplente che sostituisce il docente in congedo viene considerato in servizio o meno?
Sono solo alcuni degli interrogativi che, da anni, riguardano i docenti che si ammalano o richiedono un congedo a cavallo col periodo delle festività natalizie.
A chiarire i dubbi è l’ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, che specifica:” La normativa spiega che la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti. Pertanto, per far sì che il periodo delle lezioni non venga conteggiato come periodo di malattia il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio.”
Per ciò che riguarda il supplente, questi avrà diritto alla conferma del contratto a partire dal 7 di gennaio ai sensi dell’art. 13 comma 12 della O.M. 60/2020:
“Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”
Naturalmente il supplente non avrà riconosciuto il periodo delle sospensione delle lezioni come contratto e come pagamento.
La nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 precisa che: “Diverso è il caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”.
In ogni caso, come previsto anche dal Contratto Nazionale di Lavoro è necessario, tra un periodo e l’altro di congedo la ripresa effettiva del lavoro affinchè sabato, domeniche e festività non vengano computati nel periodo di congedo.