Ecco la guida completa
Da oggi il personale docente e ATA, nominato su supplenza Covid è equiparato al supplente titolare di una qualsiasi altra nomina temporanea di competenza del Dirigente scolastico. Chi è stato assunto per l’emergenza Covid avrà quindi gli stessi diritti degli altri supplenti: dalla malattia ai permessi, retribuiti e non, passando per matrimoni, lutti e congedi di maternità o paternità.
Uil Scuola Cremona presenta la guida, dettagliata, dei diritti che spettano ai supplenti Covid. Ecco tutto ciò che devi sapere
Periodi di Malattia
(Art.19 CCNL 2006/2009)
Si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio).
Terminati i 30 giorni il contratto si risolve.
Permessi
(Artt. 16 e 19 CCNL 2006/09)
Permessi orari
Per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.
Docenti
· I e II grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;
· Scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;
· Scuola dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.
ATA
· 36 ore per ogni anno scolastico.
Permessi retribuiti e non retribuiti
Permessi retribuiti
· matrimonio: 15 giorni continuativi (spettano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile).
· lutti: per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni di permesso per evento.
Permessi non retribuiti
· per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso;
· per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso.
La fruizione dei permessi non retribuiti interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Visite specialistiche (artt. 16 e 19 CCNL 2006-09 e art. 33 CCNL 2016-18)
Docenti:
· permesso breve;
· permesso non retribuito per motivi personali;
· assenze per malattia (con conseguente valutazione nel periodo di comporto)
Personale ATA
(art. 33 CCNL 2016-18)
· 18 ore per anno scolastico (in modalità oraria o giornaliera)
· permessi brevi a recupero
· permessi per motivi familiari e personali non retribuiti
· riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario
· altre e diverse casistiche e tutte le possibili fattispecie previste dall’art. 33.
Altri permessi
Rimane intatto il diritto per “permessi previsti da altre disposizioni di legge” (es. donazione sangue ecc.).
Per i congedi di maternità e paternità non c’è nessuna differenza tra personale a tempo determinato e indeterminato, per cui rimangono intatti, anche per i supplenti c.d. “COVID”, durante tutto il periodo di nomina, i congedi previsti dall’art. 12 del CCNL 2006/09 e dal T.U. 151/01 e successive modificazioni.