L’Amministrazione Scolastica è stata condannata a restituire la retribuzione, illegittimamente trattenuta, ad una collaboratrice scolastica non vaccinata assente per malattia.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Ivrea con l’applicazione della circolare ministeriale ( n° 1927) contestata da Uil Scuola.
Il ministero dell’Istruzione aveva ritenuto di estendere l’obbligo vaccinale a tutto il personale a prescindere dalla condizione di stato (malattia, aspettativa, ecc.) in cui versava il dipendente, assente dal servizio.
Nel caso specifico, la lavoratrice era assente per motivi di salute e, come tale, la mancata vaccinazione non avrebbe potuto costituire motivo di pericolo per alcuno, essendo impossibilitata a contagiare.
La forzatura impressa con l’emanazione della disposizione attuativa (Circolare n.1927 del 17.12.2021) da parte dell’Amministrazione Scolastica determinava la sospensione dal servizio e la conseguente interruzione di ogni trattamento, sia retributivo sia previdenziale e assistenziale.
Ma Uil Scuola è andata avanti nella sua battaglia, per altro già precedentemente iniziata chiedendo tamponi gratuiti per il personale scolastico.
Ad oggi, la scuola, nonostante due anni di pandemia, non ha mai aggiornato il Protocollo sulla Sicurezza del 14 agosto, fallendo sistematicamente, ogni tentativo di arrivare ad un accordo con i sindacati di categoria.
” Ma ancora una volta – sottolinea il Segretario Generale Uil Scuola Pino Turi – viene premiata la qualità delle nostre azioni a tutela dei lavoratori. Ora il Governo ne tragga le giuste conseguenze e ristori anche i lavoratori che non hanno ancora adito l’Autorità giudiziaria”.