Mobility Manager, un’altra figura professionale che niente ha a che vedere con la scuola

Il Ministero ha presentato ieri alle Organizzazioni sindacali la bozza di decreto e di linee guida che dovrebbero introdurre in tutti gli istituti scolastici la figura del c.d. Mobility manger, così come previsto dall’art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).

Una nuova figura scolastica finalizzata a promuovere la mobilità sostenibile nelle scuole, affinché anche tra i banchi si possa contribuire a raggiungere gli obiettivi della legge 221 sull’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico, spingendo alla riduzione dell’uso del mezzo privato a favore di quello pubblico.

Per Uil Scuola, all’incontro erano presenti  Pasquale Proietti, Paolo Pizzo e Rosa Cirillo, si tratta:

“Dell’ennesimo tentativo di introdurre nella scuola figure a costo zero che nulla hanno a che fare con l’azione didattica”.

Tra i compiti di questa nuova figura, che dovrebbe essere individuata direttamente dal Dirigente scolastico, ci sono: la consultazione dei servizi nelle aree di riferimento e l’individuazione di percorsi scuola- casa che andranno poi caricati su una piattaforma ad hoc. Infine il  Mobility manger dovrebbe individuare dei punti di ritrovo per gli studenti ed elaborare simulazioni di spostamenti per aiutare gli studenti stessi.  

“Ma tutto questo – spiegano da Uil Scuola dovrebbe accadere nelle ore di servizio e senza alcuna retribuzione aggiuntiva per il tempo perso. Il rischio che corriamo nel ricercare la figura di Mobility manager è lo stesso dei Navigator. Inventare altre funzioni a carico del docente che poco o nulla hanno a che vedere con la didattica significa solo demotivare gli insegnanti”.

Per questi motivi Uil Scuola, nell’incontro di ieri ha preteso che:

” Nelle linee guida che opportunamente fanno riferimento all’autonomia scolastica, tali figure non siano obbligatorie ma facoltative, magari possono servire nei casi in cui qualche docente che sia inabile alla sua professione possa trovare occasioni di impiego nell’ambito dell’organizzazione. Per noi il problema non si risolve neanche con l’utilizzo delle risorse del FIS né con quelle delle “funzioni strumentali” che, in caso contrario, andrebbero ad essere sottratte alla disponibilità di altri docenti”.

Per il Segretario generale Uil Scuola Pino Turi:

“Pensare che una legge si prefigga di introdurre una funzione, anche utile in materia di mobilità, è impensabile soprattutto considerando che tale figura vada ricercata nel gruppo dei docenti. Ci sembra davvero fuori da ogni logica. La scuola dell’autonomia va supportata ma  deve guardare ad altre figure professionali”.  

Mobility Manager: le linee guida : ecco le linee guida in sintesi

  • assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
  • la riduzione dei consumi energetici;
  • l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;
  • la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il contenimento del traffico.

Dovrà occuparsene un docente individuato dal dirigente scolastico che, attraverso una piattaforma messa a disposizione del Ministero, potrà:

  • consultare i servizi pubblici nella propria area di riferimento;
  • individuare delle diverse modalità per compiere il percorso casa-scuola-casa e la possibilità di ricevere le notifiche automatiche sugli eventi in grado di incidere sulla configurazione corrente del piano di spostamenti;
  • elaborare nuove linee di trasporto scolastico attraverso il supporto di grafici che rappresentano i tragitti casa-scuola, secondo la modalità di spostamento scelta (a piedi, in bicicletta, mezzi di trasporto pubblici o auto privata);
  • individuare punti di ritrovo dei percorsi di mobilità casa-scuola-casa (capolinea e fermate) sui quali far convergere gli studenti;
  • elaborare spostamenti attraverso simulazioni offerte dalla piattaforma stessa.

Il tutto senza riduzione di orario per il docente rispetto al proprio orario di servizio e senza che tale incarico possa essere retribuito. Il decreto, infatti, prevede espressamente che l’attuazione di tale figura deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.