Tempi strettissimi per la domanda di pensione. Nella scuola italiana accade anche questo: presentare con più di un anno di anticipo la domanda di pensione.
Il 1 ottobre è stato presentato il decreto n° 294 del Ministero dell’Istruzione che fissa le date di scadenza per la presentazione delle dimissioni dal servizio per: accedere al trattamento pensionistico, licenziarsi senza diritto a pensione e ottenere la pensione e il contemporaneo mantenimento in servizio a tempo parziale.
“La data di scadenza per presentare la domanda – denuncia Uil Scuola– è stata anticipata di tre mesi. Noi come Sindacato non volevamo questi tempi così ristretti, la decisione è stata presa in totale autonomia. Per le segreterie che proprio ora stanno mettendo a punto tutti gli atti organizzativi, tra trasporti, Green pass e situazione contagi e quarantene, si tratta di un ulteriore stress”.
Per il personale docente e ATA la data di scadenza è quella del 31 ottobre 2021, per i dirigenti scolastici il 28 febbraio 2022.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il personale delle Province Autonome di Trento, Bolzano e Aosta presenterà le dimissioni in forma cartacea al dirigente della scuola dove presta servizio. Il personale in servizio all’estero potrà avvalersi anche della presentazione delle dimissioni in forma cartacea al dirigente della scuola ove prestano servizio.
Per dare le dimissioni si dovrà utilizzare obbligatoriamente il sistema Polis del Ministero dell’Istruzione utilizzando lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
REQUISITI RICHIESTI
Il personale della scuola che compirà 67 anni entro il 31 agosto 2022 e non possiede la contribuzione minima (anni 20) per accedere al trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 509 del Decreto Legislativo n° 297 del 16 aprile 1994, art. 1 comma 3 e successive modificazioni, potrà chiedere il trattamento in servizio al dirigente scolastico della propria scuola, in forma cartacea, fino al raggiungimento del 71° anno di età anagrafica. Nel caso in cui, pur arrivando a tale età, non si dovesse raggiungere il minimo dei 20 anni. Il dirigente scolastico non è tenuto a mantenere in servizio la persona interessata. In tal caso, se il lavoratore possiede contributi dal 1996 in poi, ha diritto ad un trattamento contributivo sulla base di quanto ha versato durante gli anni di servizio.
OPZIONI POSSIBILI PER IL PENSIONAMENTO
Attualmente, oltre alle pensioni di inabilità che verranno decretate da una commissione medico-collegiale, i pensionamenti si basano su:
1) Legge Fornero;
2) Opzione donna;
3) Quota 100.
La Legge Fornero prevede la pensione anticipata e quella di vecchiaia. La prima si ottiene con un’anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10 (donne) e 42 anni e 10 mesi (uomini), da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dall’età anagrafica. La seconda viene erogata al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni, con una contribuzione minima di anni 20. Nel caso in cui tale età si raggiunge entro il 31 agosto 2022, il pensionamento avviene d’ufficio. Se, invece, il raggiungimento dell’età per la vecchiaia interviene tra settembre e dicembre, per andare in pensione bisognerà produrre richiesta di dimissioni volontarie.
L’opzione donna è una opportunità riservata unicamente alle donne che al 31 dicembre 2020 possedevano una contribuzione di 35 anni e un’età anagrafica di 58. E’ un pensionamento che parte da lontano e precisamente dalla Legge Maroni del 2004, con la quale si consentiva alle donne un pensionamento anticipato optando per il calcolo contributivo, che determina una perdita tra il 25 e il 30% di quanto spetterebbe sulla base dei 35 anni di contribuzione.
Il pensionamento con Quota 100 è stato introdotto col DM n° 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge n° 26 del 28 marzo 2019, e consente l’accesso al trattamento pensionistico a tutti coloro, maschi e femmine, che raggiungono l’età anagrafica di 62 anni e l’età contributiva di 38 entro il 31 dicembre 2021. E’ bene che gli interessati sappiano che, con 62 anni e 38 di contribuzione, si perdono almeno 300 euro netti al mese rispetto allo stipendio netto mensile.
E’ opportuno informare che ci sono altri due tipi di pensionamento d’ufficio che riguardano i docenti di scuola dell’Infanzia e tutti coloro che compiono 65 anni entro il 31 agosto 2022. I docenti della scuola dell’Infanzia che al 31 agosto 2022 posseggono 66 anni e 7 mesi di età, con almeno 30 anni di contribuzione, vengono collocati in pensione d’ufficio con decreto del dirigente scolastico da emettere entro il 28 febbraio 2022. Lo stesso decreto di pensionamento d’ufficio, da parte del dirigente scolastico sempre entro il 28 febbraio 2022, viene emesso per coloro che compiono 65 anni entro il 31 agosto 2022 e, alla stessa data, possiedono 41 anni e 10 mesi di contribuzione (donne) e 42 anni e 10 mesi (uomini).
Non è consentito più chiedere la permanenza in servizio oltre l’età della vecchiaia, ai sensi del DM 112 del giugno 2008 (decreto Brunetta), convertito in legge 133 dell’agosto 2008. La proroga potrà essere data per non oltre tre anni, in via del tutto eccezionale, a coloro che sono impegnati in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera. Il trattenimento in servizio, comunque, è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’Ufficio scolastico Regionale.
Coloro che saranno destinatari di APE sociale potranno presentare le dimissioni al dirigente scolastico entro il 31 agosto 2022, in forma cartacea.
Le scuola e gli Ambiti Territoriali dovranno provvedere a definire tutte le pratiche “ante subentro” (domande presentate entro il 31 agosto 2000) di computo, riscatto, ricongiunzione, accrediti figurativi e trasmetterle telematicamente all’Inps entro il 14 gennaio 2022 e dovranno effettuarle mediante il sistema nuova passweb. Solo nel caso in cui non fosse possibile avere a disposizione l’applicativo nuova passweb, in via del tutto eccezionale, potranno essere inviate mediante il SIDI.