Come previsto dal Dercreto Sostegni, ci sarà una fase straordinaria di immissioni in ruolo Gps da prima fascia. Anche se c’è da dire che i posti autorizzati dal Mef non corrispondono a quelli che saranno realmente stabilizzati
In ogni caso il Decreto Sostegni bis ha stabilito importanti novità che riguardano proprio le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022. Esse prevedono:
- Lo svolgimento anticipato di “parte” del concorso ordinario della scuola secondaria di secondo grado, di cui al DD n. 499/2020, relativamente alle discipline scientifiche ( STEM).
- Un’eventuale procedura di immissione in ruolo dalle GPS di prima fascia, compresi i relativi elenchi aggiuntivi.
- L’incremento delle aliquote dei concorsi straordinari 2018 scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria, dai quali si assume fino al 100%.
- L’eliminazione della “call veloce” sui posti residui.
Immissioni in ruolo scuola dell’Infanzia/primaria 2021/22
Le graduatorie di merito concorsuali, relative alla scuola dell’infanzia e primaria, sono quelle costituite in seguito al concorso ordinario 2016 e al concorso straordinario 2018.
Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM (l’altro 50% è destinato alle GaE), si attingerà dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:
- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50% (come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018) al netto dei posti destinati alle GM 2016.
- Delle GM 2018 si utilizzano anche l’eventuale fascia aggiuntiva, se presente.
Quando sarà espletato il concorso ordinario 2020 e saranno disponibili le relative GM, alle stesse sarà attribuito, il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, al netto sempre dei posti da attribuire al concorso 2016, e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure del 2016 e del 2018.
Immissione in ruolo scuola secondaria 2021/22
Le graduatorie di merito concorsuali, relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelle costituite in seguito al concorso ordinario 2016, al concorso straordinario 2018, al concorso straordinario 2020. A queste si aggiungeranno quelle relative al concorso ordinario STEM 2021, purché pubblicate entro la data ultima del 30 ottobre 2021.
Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM (l’altro 50%, come suddetto, è destinato alle GaE), si attingerà dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:
- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché l’80%, come previsto dal D.lgs. 59/2017 (sempre al netto dei posti destinati al concorso 2016); in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuino posti non attribuiti dalle GM 2016;
- GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018, come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 e il concorso ordinario che ha anticipato (a sensi del decreto sostegni-bis) e dato il via al concorso ordinario STEM (per le discipline scientifiche scuola secondaria I e II grado), i cui vincitori saranno assunti dall’a.s. 2021/22, purché le relative GM siano pubblicate entro il 30 ottobre 2021. Tale suddivisione al 50% tra concorso straordinario e ordinario è prevista fino a concorrenza dei 32.000 posti previsti per la predetta procedura straordinaria 2020, ossia sino a quando saranno attribuiti alla medesima tutti e 32mila posti
In definitiva, le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 per la scuola secondaria avverranno: prima dalle GM 2016; qualora residuino posti dalle GM 2018; infine, i posti residuati dalle predette procedure (GM 2016 e 2018) sono suddivisi al 50% tra concorso straordinario 2020 e concorso STEM. Considerato che le GM di quest’ultimo concorso saranno utilizzabili se pubblicate sino al 31 ottobre 2021 e considerato che dalle altre GM si attingerà prima, ci dovrebbe essere un apposito accantonamento.
Fase straordinaria da GPS
Come previsto dal decreto sostegni-bis, al termine delle operazioni ordinarie di immissione in ruolo da GaE e GM, qualora residuino posti vacanti e disponibili, al netto dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria) e al DD 499/2020 (scuola secondaria), si procederà ad attivare la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi.
La procedura:
- assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno + eventuali elenchi aggiuntivi. I requisiti sono quelli previsti da un emendamento approvato nel Decreto Sostegni bis: niente servizio per i docenti di sostegno, tre anni su posto comune nella scuola statale per il posto comune.
- assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
- prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
- assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
- in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.