I sindacati, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal e Gilda Unams, hanno sottoscritto una nota, firmata dai rispettivi segretari, per fornire chiarimenti sulla riduzione dell’orario per il personale docente dovuta all’emergenza Covid-19.
Dopo diverse segnalazioni su alcune delibere del Collegio dei Docenti, che prevederebbero la riduzione oraria dell’insegnamento e il conseguente obbligo di recupero, i Sindacati hanno chiarito che non c’è obbligo di recupero per la riduzione delle ore lavorative in quanto ciò è dovuto allo stato emergenziale della pandemia. Come previsto sia dall’art. 28 CCNL 2007/2009, sia dalle circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/07/1980.
“In ogni caso – fanno sapere dalla Uil – nella CM 243 del 22 settembre 1979 è precisato che la riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti, e dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l’intera scuola o istituto. L’art. 1256 del Codice civile, recita che : L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento.
E, nel caso specifico della riduzione oraria nelle scuole, per consentire le entrate scaglionate o i doppi turni causati dall’emergenza Covid, si tratta di una riduzione per causa di forza maggiore. Problema che riguarda tutte le classi di una scuola pertanto le ore non andranno recuperate.
“Riteniamo, dunque, – conclude la Uil – che qualunque determinazione, intesa a ridurre l’orario di servizio dei Docenti per far fronte all’attuale esigenza emergenziale, non debba comportare alcun recupero. Come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dal Codice Civile”.